Circolare MISE del Parere Tecnico
La circolare in questione al par. 5 esclude esplicitamente dal
beneficio dell’iperammortamento (ora credito d’imposta) i
compressori; prevedendo, infatti, che mentre possono rientrare nel
beneficio i sistemi di controllo di produzione dell’aria compressa, ne
rimangono invece esclusi i compressori stessi.
Generatori di azoto Il parere tecnico del MISE
Il parere tecnico del MISE che fa seguito a una ulteriore richiesta di
chiarimento esclude esplicitamente dal beneficio
dell’Iperammortamento anche i «generatori di gas industriali» in quanto
gli impianti di servizio e quelli finalizzati alla produzione di energia non
sono ricompresi in nessuna delle categorie previste dal Piano Industria
4.0.
Circolare MISE – Impianti Tecnici di Servizio agli impianti produttivi
l par. 6 della gia` citata Circolare MiSE del 2018 prescrive che gli «impianti tecnici di servizio» che risultano strettamente necessari al
funzionamento della macchina o dell’impianto oggetto di iperammortamento possono godere anch’essi del beneficio per la parte che
risulta strettamente funzionale al funzionamento dell’impianto agevolabile a seguito di certificazione tecnica di tale utilita` specifica e
indispensabile.
La presente disposizione, sembrerebbe aprire uno spiraglio alla possibilita` di abilitare al beneficio anche i compressori che sono stati pero`
esplicitamente esclusi. Sul punto non ci sono pareri univoci in dottrina.
Da ultimo, si ricorda che i beni iper-ammortazzabili sono soggetti al parere tecnico di un esperto il quale certifica il rispetto dei requisiti di
interconnessione previsti dalla norma. E’ pero` prevista una deroga a tale previsione per i beni di valori inferiore a 300.000€, per i quali
basta la dichiarazione di conformita` da parte del rappresentante legale della societa` acquirente.
Nessuna dichiarazione da parte del venditore puo` sostituire un parere tecnico di un esperto e non ha alcuna valenza legale ai fini del
godimento del beneficio da parte del cliente. Il rilascio di dichiarazioni mendaci e` inoltre punibile ai sensi del codice penale.
L’unico onere per il fornitore e` l’indicazione in fattura di “Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1, comma 1054-1058 della Legge n.
178/2020».